Interessante l’ordinanza sospensiva del Tar Puglia,
sulla legittimità o meno di una clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità, in capo alle ditte concorrenti, di più forme di ricezione concernenti le comunicazioni degli atti di gara, e, in particolare, anche di una casella di posta elettronica certificata, nell’ordinanza si evince che “la clausola del bando di gara che impone la contestuale disponibilità di più forme di ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia domicilio, fax e posta elettronica certificata), oltre a non apparire giustificata dalla presenza di particolari situazioni organizzative dell’ente, sembra porsi in contrasto con le previsioni di cui all’art. 79 del codice degli appalti, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi e non cumulativi di comunicazione, e ciò anche alla luce della normativa di settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011”
N. 00736/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01306/2010             REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa  Effe Emme Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Angela  Carrieri, con domicilio eletto presso Alfredo Caggiula in Lecce, via 95  Rgt Fanteria, 9;
contro
Provincia  di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Mara Giovanna Capoccia,  Francesca Testi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in  Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;
nei confronti di
Gi  Ga Project Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abenavoli,  Alfonso Liccardo, Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso Maria  Antonietta Nigro in Lecce, via Pozzuolo 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei  verbali di gara del 7.7.2010 e del 12.7.2010, non conosciuti,della  Commissione giudicatrice con cui è stata esclusa l’impresa ricorrente  individuando, poi, come aggiudicataria provvisoria la Gi.Ga. Project  srl;
della nota prot. n. 61110 a firma del  Dirigente, datata 15.7.2010 dell’avvenuta esclusione dell’impresa  ricorrente dalla suddetta procedura di gara;
del bando di incanto pubblico, al punto 2) lett. E), nei limiti indicati;
di  ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenzaile, con  particolare riferimento all’aggiudicazione definitiva eventualmente  intervenuta, anche tacitamente ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n.  163/2006;
nonchè, ove occorra di tutti gli altri verbali di gara e dei provvedimenti non conosciuti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Gi Ga Project Srl;
Vista  la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,  presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore  nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Massimo  Santini e uditi per le parti i difensori Carrieri, Capoccia, Liccardo.;
Premesso  che viene impugnato il bando di gara per l’affidamento di lavori di  manutenzione stradale nella parte in cui si prescrive in sostanza la  disponibilità, ai fini delle comunicazioni di rito, di un indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC);
Considerato,  ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che: a) il  ricorso appare tempestivamente presentato, trattandosi di appalto  sottosoglia come tale non soggetto alla pubblicazione in G.U. ai sensi  dell’art. 66, comma 8, del codice degli appalti, e dunque sottratto al  più breve termine decadenziale di cui all’art. 8, comma 2-quinquies,  lettera a), del decreto legislativo n. 53 del 2010; b) la clausola del  bando di gara che impone la contestuale disponibilità di più forme di  ricezione concernenti le suddette comunicazioni di gara (ossia  domicilio, fax e posta elettronica certificata), oltre a non apparire  giustificata dalla presenza di particolari situazioni organizzative  dell’ente, sembra porsi in contrasto con le previsioni di cui all’art.  79 del codice degli appalti, come da ultimo modificato dal decreto  legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi (e non  cumulativi) di comunicazione, e ciò anche alla luce della normativa di  settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che impone alle società già  operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre  2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia Lecce – Sezione Terza
Accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto:
a) sospende gli atti in epigrafe indicati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 dicembre 2010;         .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La  presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata  presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione  alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari,	Presidente
Carlo Dibello,	Primo Referendario
Massimo Santini,	Referendario, Estensore
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L’ESTENSORE | 
 | 
IL PRESIDENTE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
							 
	
			
About Payment
Am still surfering to get reach of this situation..but still no any truely answer,so nobody known wether is truely or it is fraud
Condividi: