il Decreto Romani e i contenuti audiovisivi sul web
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il primo marzo 2010 è stato approvato il Decreto Romani, ossia, secondo quanto comunica il Governo Italiano, “un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione”.
Ma entriamo nel dettaglio : L’art. 4 del provvedimento ( che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) fornisce la seguente definizione di “servizio di media audiovisivo”:
“1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
Per servizio di media audiovisivo si vuole dire o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo (la televisione analogica e digitale) e la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, (trasmettere in diretta su internet un video che si sta riprendendo) e la trasmissione televisiva su Internet come il webcasting e il video a richiesta (il near video on demand), o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo”.
Quindi leggendo sempre il citato art. 4 non sono sussumibili alla definizione di “servizio di media audiovisivo”:
“- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,quali a titolo esemplificativo :
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo ;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna ; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva”.
Poi continuando per “fornitore di servizi di media”, secondo la disposizione citata, si deve intendersi : “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse dalla definizione di ‘fornitore di servizi di media’ le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”.
Alert GCSA-07111 – Vulnerabilita’ multiple in PHP
Descrizione del problema:
Sono state identificate alcune vulnerabilita’ in PHP, che potrebbero
essere sfruttate da utenti malevoli per aggirare restrizioni di
sicurezza, provocare attacchi di tipo DoS (Denial of Service) e,
potenzialmente, per compromettere web server vulnerabili.
Per un elenco completo delle vulnerabilita’ consultare la segnalazione
ufficiale ai seguenti link:
http://www.php.net/releases/5_2_5.php
http://www.php.net/ChangeLog-5.php#5.2.5

















