il Decreto Romani e i contenuti audiovisivi sul web

il primo marzo 2010 è stato approvato il Decreto Romani, ossia, secondo quanto comunica il Governo Italiano, “un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione”.

Ma entriamo nel dettaglio : L’art. 4 del provvedimento ( che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) fornisce la seguente definizione di “servizio di media audiovisivo”:

“1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
Per servizio di media audiovisivo si vuole dire o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo (la televisione analogica e digitale) e la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, (trasmettere in diretta su internet un video che si sta riprendendo) e la trasmissione televisiva su Internet come il webcasting e il video a richiesta (il near video on demand), o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo”.

Quindi leggendo sempre il citato art. 4 non sono sussumibili alla  definizione di “servizio di media audiovisivo”:

“- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
– ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
– i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
– i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,quali a titolo esemplificativo :

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo ;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna ; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva”.

Poi continuando per “fornitore di servizi di media”, secondo la disposizione citata, si deve intendersi : “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse dalla definizione di ‘fornitore di servizi di media’ le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”.

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