Sentenza n. 3833/04
Rep. 1272/04
Cron. 7600/04
Ufficio del Giudice di Pace di Salerno
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Salerno XXXXXXXXX ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 911/02 promossa da
– XXXXXXXXXXX, rapp.to e difeso dall’avv. Carlo Annunziata
ATTORE
– Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (SA) rapp.ta e difesa dell’avv. Maria teresa Saporito
CONVENUTO
Avente per oggetto : risarcimento danni
Conclusioni delle parti : come da comparsa conclusionale
SVOLGIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore dott. XXXXXX conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di …, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., per ivi ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente procurati dal ritardo di alcuni mesi con quale l’azienda medesima aveva risposto alla richiesta – ex L. 241/90 – di accesso alla documentazione riguardante il proprio concorso di primario in cui era stato pretermesso.
Al riguardo, depositava una serie di documenti comprovanti istanze e solleciti anche per tramite di legali, nonché certificazione medica attestante l’aggravamento della sindrome post-traumatica da stress e infine la documentazione contabile riguardante i compensi per i legali incaricati.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera che ritenendo inammissibile e improcedibile la domanda chiedeva di declinare la competenza ratione valoris in favore del Tribunale, ovvero rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Esperito il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, l’attività istruttoria prevedeva l’audizione di testi dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nonché l’incarico di consulenza tecnica di ufficio realizzata dal dott. G.C. dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Sa 2, cui venivano posti quesiti aggiuntivi all’udienza del 26.11.03. Dopo un’ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo sollevata dalla resistente il 16.04.02, all’udienza del 20.10.04 la causa veniva tratta in decisione, previo deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVAZIONI
Si premette un brevissimo excursus della vertenza.
Il dottor V. C, già responsabile incaricato di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera di …., dopo il trasferimento in altra sede, faceva richiesta per ottenere l’accesso e l’estrazione di copie di tutta la documentazione relativa al concorso, indetto dalla medesima Azienda resistente, cui aveva partecipato per concorrere all’incarico di dirigente di II livello.
Detta richiesta, reiterata più volte, veniva formalizzata in data 30 marzo 2000 (racc. a.r. 10192972277-1), sollecitata in data 18 Aprile 2000 (trasmissione via telefax), quindi in data 31.05.00 con diffida stragiudiziale per il tramite dell’avv. XXXXX, infine in data 14.07.00 (racc. a.r. 8866-5 avv. Storzieri).
Soltanto in data 05.09.00 il richiedente, che pure aveva invocato l’applicazione della L. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi in quanto titolare di un diritto soggettivo per interesse legittimo, riusciva ad accedere alla documentazione richiesta.
Il ricorrente, però, rilevava che non tutti i documenti gli erano stati consegnati, pertanto, sempre con l’ausilio di un legale, instava per gli ulteriori atti con racc. a.r. n. 9427-4 del 27.09.00, di poi insisteva con racc. a.r. n. 6479 del 07.11.00 cui rispondeva direttamente il direttore generale in data 27.11.00 prot. 781 in atti, sostenendo la “superfluità” di ulteriori chiarimenti, stante l’esistenza di un contenzioso in corso.
Su quanto sopra asserito nell’atto introduttivo del giudizio e di poi nel corso della lunga istruttoria, non vi è alcuna contestazione di controparte, questo giudicante, richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002, più volte confermati (ex plurimis Cass 13 febbraio 2003, n. 2165) ritiene che il convenuto abbia l’onere di prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati dall’attore, non essendo sufficiente una generica contestazione.
Per quanto sopra la domanda può dirsi fondata.
La mancanza di una contestazione specifica, infatti, implica l’esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con l’effetto che il Giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato, da ritenersi sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; la mancata contestazione specifica, rappresenta appunto l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non controverso.
QUESTIONI PRELIMINARI
A) GIURISDIZIONE
La difesa della convenuta p.a. è specialmente incentrata sulla contestazione della giurisdizione dell’A.G.O. in favore del giudice amministrativo. A supporto della richiesta di declinatoria giurisdizionale la convenuta adduce che, ai sensi della nuova disciplina dettata dalla L. 205/00 (comunque successiva alle domande del C. e quindi, a rigore, non valutabile per il noto principio del tempus regit actum) quando la fattispecie produttiva del danno sia insorta nell’ambito di materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., spetta allo stesso la cognizione dei diritti patrimoniali conseguenziali e quindi delle questioni relative al risarcimento dei danni.
L’eccezione non è fondata, per diversi ordini di motivi, di livello normativo, giuridico, giurisprudenziale, esaminati di seguito.
1) Innanzitutto, seguendo i corretti canoni ermeneutici indicati dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale il significato letterale delle parole della norma contraddicono l’assunto della resistente.
In effetti, l’art. 7 della Legge 21 luglio 2000 n. 205 – Disposizioni in materia di giustizia amministrativa espressamente prevede : << […] – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. – 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi; d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità […] art. 34 – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio. «Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto…>>.
Se ne deduce:
a) che l’odierna vertenza non rientra assolutamente tra quelle per le quali la legge espressamente individua la esclusiva giurisdizione amministrativa;
b) che viene specificatamente esclusa la giurisdizione delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona. Come nel caso di specie.
2) D’altro canto, solo alla luce della corretta e integrale lettura della disposizione di legge può, perciò, interpretarsi, con riguardo alla intenzione del legislatore, il comma <<4. Il primo periodo del terzo comma dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali“, perché riferito al successivo comma 5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi>>.
In altri termini, il potere del Tribunale amministrativo di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno riguarda le controversie rientranti nella propria giurisdizione esclusiva, con concentrazione presso il giudice amministrativo del potere di procedere al risarcimento del danno. Ciò consente di risolvere in un unico giudizio non solo le questioni relative all’annullamento degli atti illegittimi ma anche quelle attinenti al ristoro del pregiudizio da questi determinato, eliminando in tal modo il pericolo di contrasto fra giudicati ed eliminando quegli inconvenienti propri della doppia giurisdizione, con dislocazione presso due diversi giudici del potere di giudicare nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva (Cassazione SS.UU. Civili n.10180 del 26 maggio 2004). Come è palmare il caso attuale non rientra nel novero.
3) Difatti, la disputa che ci impegna non concerne né la giurisdizione amministrativa esclusiva né tantomeno l’annullamento di atti ovvero di procedure illegittime, da cui sia derivato un danno.
Con il presente ricorso, viene, invece, solo promossa azione risarcitoria nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per il danno causato al ricorrente dal ritardato rilascio della documentazione inerente la procedura concorsuale cui il XXXxxxx ha partecipato.
Può quindi, in via preliminare, rilevarsi l’ammissibilità della domanda risarcitoria “pura” avanzata dal ricorrente, ovvero non collegata ad altra eventuale azione impugnatoria, posto che l’elemento causativo del danno è da rinvenirsi, come ribadito, non già in un provvedimento annullato in sede giurisdizionale perché illegittimo ma in un comportamento inerte dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez VI 18 giugno 2002, n.3338).
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