Attenzione nuovo tentativo di imbavagliare la rete…

Inserito da 27 settembre, 2011 (0) Commenti

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Il ministro Alfano, torna alla carica con il ddl anti-intercettazioni che minaccia di mettere il al
Paradossalmente si vorrebbe introdurre l’obbligo per tutti i , non solo quelli registrati, ma anche ai personali di pubblicare una rettifica entro .
Dunque potrebbero fioccare multe fino a 12.000 euro per il blogger che non dovesse pubblicare una rettifica.
Vi lascio il link del disegno di legge n. 1611, leggi in particolare il 29 dell’art. 1.

29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di
due indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con
idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso
il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici
diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente:
«Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

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il Decreto Romani e i contenuti audiovisivi sul web

Inserito da 4 marzo, 2010 (0) Commenti

Si tratta di :News

il primo marzo 2010 è stato approvato il , ossia, secondo quanto comunica il Governo Italiano, “un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti , anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media , svincolata dalle tecniche di trasmissione”.

Ma entriamo nel dettaglio : L’art. 4 del provvedimento ( che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) fornisce la seguente definizione di “servizio di media audiovisivo”:

“1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.
Per servizio di media audiovisivo si vuole dire o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo (la televisione analogica e digitale) e la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, (trasmettere in diretta su un video che si sta riprendendo) e la trasmissione televisiva su come il webcasting e il video a richiesta (il near video on demand), o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo”.

Quindi leggendo sempre il citato art. 4 non sono sussumibili alla  definizione di “servizio di media audiovisivo”:

“- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,quali a titolo esemplificativo :

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo ;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca

d) le versioni elettroniche di e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna ; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva”.

Poi continuando per “fornitore di servizi di media”, secondo la disposizione citata, si deve intendersi : “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse dalla definizione di ‘fornitore di servizi di media’ le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”.

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