Spionaggio: controllare i Satelliti Landsat-7 e Terra AM-1

Inserito da 31 ottobre, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :avvenimenti

Chi potrebbe avere interesse nel prendere il controllo di satelliti di osservazione -7 e Terra AM-1 ? soltanto chi nello spionaggio ha un qualcosa di profitevole. Prendere il controllo di tali satelliti è un operazione pericolosa, non tanto per l’atto in se stesso ma anche per la concreta possibilità di perderne il controllo e provocare schianti… chi è così incosciente di tentare l’ a degli così complessi come i satelliti ? soltanto chi nello spionaggio è molto interessato. Si sospetta una operazione militare di ciberwar ad opera dei di spionaggio . Ma in concreto che cosa è ? tra il 2007 e il 2008 misteriosi avrebbero preso il controllo per osservare la terra. Il controllo abusivo del sistema sarebbe durato per circa dieci minuti.
Entrambi i satelliti sono gestiti dalla Svalbard Satellite Station di , in , che «di norma utilizza Internet per accedere ai dati e trasferire i file» secondo quanto sostiene il rapporto.

 

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Attenzione nuovo tentativo di imbavagliare la rete…

Inserito da 27 settembre, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :News

Il ministro Alfano, torna alla carica con il ddl anti- che minaccia di mettere il al web
Paradossalmente si vorrebbe introdurre l’obbligo per tutti i , non solo quelli registrati, ma anche ai personali di pubblicare una rettifica entro .
Dunque potrebbero fioccare multe fino a 12.000 euro per il blogger che non dovesse pubblicare una rettifica.
Vi lascio il link del disegno di legge n. 1611, leggi in particolare il 29 dell’art. 1.

29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’ dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di
due indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con
idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso
il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici
diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente:
«Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

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G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 3 marzo 2011 (dep. 30 marzo 2011), n. 293

Inserito da 25 aprile, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :sentenze

Reato di accesso abusivo a (art. 615 ter c.p.) – Soggetto legittimato all’accesso al sistema che abbia posto in essere la condotta per finalità diverse da quelle per cui è autorizzato – Configurabilità del reato solo nel caso finalità illecite


IN NOME DEL ITALIANA

IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Dr. Lorenzo Benini

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 425
Sentenza N. 293/11
In data 03/03/2011
Sentenza depositata il:
30/03/2011

Nella causa penale contro:
1. C. S., nato a G. il ***, con domicilio eletto in P.A. Attualmente sottoposto p.q.c. all’obbligo di presentazione c/o la Guardia di Finanza di P.A.
Difeso di fiducia dagli Avvocati Liborio Paolo PASTORELLO del Foro di Caltanissetta e Gianfranco ABATE del Foro di Brescia
LIBERO CON OBBL – ASSENTE

2. F. L. nato a R. il ***, con domicilio eletto in Brescia, via Solferino n. 51, c/o lo studio del difensore di fiducia.
Difeso di fiducia dall’Avvocato Luigi FRATTINI del Foro di Brescia
LIBERO – ASSENTE

IMPUTATI

C. S. e M. F.(per il quale si è proceduto separatamente)
29. reati d cui agli artt. 640 – 2° , 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché, in tra loro, esibivano agli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia e dell’I.N.P.S. di Brescia atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del . Nr. 74/2000;
In Brescia il 15 giugno 2009.

C. S.
30. reati di cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché in data 18.02.2010 esibiva ai militari della Guardia di Finanza, nel corso delle operazioni di perquisizione nell’ambito del procedimento penale nr. *****/** della Procura della Repubblica di Brescia presso il suo studio di Gela, atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr. 74/2000;
In Gela (CL) il 18 febbraio 2010

F. L.
31. reato di cui all’art. 615 ter I e II n. 1) e III c. C.P. perché, nella sua qualità di appartenente alla Sezione PG – PS della Procura della Repubblica di Brescia, abilitato all’accesso al sistema informatico denominato RE.GE., s’introduceva in detto sistema, effettuando interrogazioni sui nominativi di M. C. e C. G., senzo che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, e così accedeva ai dati informatici di registrazione del procedimento n. *****/** Mod. U, che vedeva indagati proprio i predetti;
fatto pluriaggravato perché commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri e comunque con violazione dei doveri inerenti alla funzione nonché con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, perché trattasi di sistema informatico relativo alla pubblica e comunque di interesse pubblico;
In Brescia il 9 luglio 2010

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede emettersi sentenza di NLP per C. S. in relazione ai capi 29) e 30); chiede il rinvio a giudizio per F. L.
La difesa di C. S. si associa.
La difesa di F. L. chiede sentenza di NLP.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all’odierna udienza preliminare, ove il Pubblico ministero e i difensori degli imputati concludevano come in epigrafe trascritto.
2. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di F.L. con riguardo all’unica imputazione formulata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La contestazione ha riguardo al delitto di cui all’art. 615-ter c.p. per essersi l’imputato introdotto, nella sua qualità di appartenente alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Brescia e quindi all’uopo abilitato, nel sistema informatico denominato RE.GE, effettuando interrogazioni sui nominativi M*** C*** e C*** G***, senza che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, così accedendo ai dati di registrazione del procedimento R.G.N.R. *****/**, che vedeva indagati proprio i predetti.
Le risultanze della consulenza disposta dal Pubblico ministero (fd 9, fg 674) impongono di ritenere provata la contestazione, peraltro ammessa dallo stesso imputato negli interrogatori del 28/7/2010 e del 27/9/2010. F.L. ha voluto però precisare che l’interrogazione sui nominativi di cui sopra era il frutto di una semplice curiosità, trattandosi di colleghi a suo dire ‘chiacchierati’.
Il Pubblico ministero ha, in sede di requisitoria, dichiarato di non dubitare che tale fosse effettivamente la finalità dell’atto, non risultando che di quanto appreso con la consultazione sia stato fatto alcun uso. Si è però richiamato alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale commette il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. non solo chi non abbia titolo per accedere al sistema, ma anche chi, pur avendo titolo, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite; tanto che anche la semplice curiosità sulla situazione di un collega integrerebbe un accesso abusivo e quindi penalmente rilevante.
Ritiene il Giudice di non poter consentire con tale soluzione interpretativa.
Il principio di diritto, per essere correttamente inteso, va considerato alla luce dei casi concreti con riguardo ai quali si è formato; ed in nessuno di essi l’accesso al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite si era esaurito in quanto tale, essendosi il soggetto attivo introdotto su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19463 del 16/02/2010 – Rv. 247144); o per utilizzare le informazioni acquisite in agenzie di investigazione privata nelle quali prestava la propria attività (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 13/02/2009 – Rv. 243602); o allo scopo di estrarre copia dei dati ed utilizzarli per attività di concorrenza sleale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2987 del 10/12/2009 – Rv. 245842; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241201).
Pare evidente, quindi, come il concetto di ‘finalità diverse da quelle consentite’ vada necessariamente circoscritto alle finalità illecite: ad accessi che costituiscano quanto meno comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare, in quanto contrastanti con una specifica previsione di legge o di regolamento.
Nulla di questo può dirsi realizzato con riguardo a quanto posto in essere da F.L.; va quindi pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
3. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C.S. in relazione ai reati di cui ai capi 29 e 30, perché il fatto non sussiste.
Come correttamente argomentato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza 20/9/2010, nessun atto di patrimoniale, con conseguimento di ulteriori erogazioni ad opera dello Stato, si è verificato in conseguenza dell’esibizione dei modelli F24 al personale dell’I.N.P.S. e della Guardia di Finanza da parte dell’imputato.
Né può ritenersi la falsità di detti modelli, poiché, come emerge dalla stessa ordinanza, essi si limitavano a non indicare, nella sezione erario, gli importi a credito con il codice tributo 6751, cosa che avrebbe determinato un saldo della delega pari a zero; operazione ben diversa dalla contestata falsificazione.

P.Q.M.

Il Giudice
visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di F.L. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nei confronti di C.S. in relazione ai capi 29 e 30 dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni trenta.
Brescia, 3/3/2011
IL GIUDICE
(Dott. L. Benini)

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Truffa su Facebook: attenzione alla richiesta di cambio password via mail

Inserito da 18 aprile, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :Exploits

Stanno arrivando diverse inviate da gente che vuole ottenere l’ al su . E’ veramente seccante ricevere tali messaggi e-mail nella nostra . Facebook è uno dei più noti social network e attaccando le nostre caselle mail con messaggi artefatti, alcuni individui si illudono di impossessarsi dei nostri dati, poichè non è tanto l’ che interessa ma la concreta possibilità di utilizzare i vostri account per diffondere malware, è possibile utilizzare il profilo di terzi per lanciare un attacco verso una piccola comunità di utenti. Oltre alla sostituzione di identità, i reati  commessi da questa gentaglia va ben oltre ogni elencazione. Come fare bisogna prestare molta , non cliccare mai sulle e-mail che vogliono azzerare la password o cose simili. Inoltre si consiglia di impostare la connssione protetta nelle impostazioni del nostro account, poichè senza tale impostazione fregare le vostre password diventa come rubare le caramelle ad un bambino indifeso. Perchè facebook non mette questa impostazione di default ? perchè… calaerebbe il proprio introito dalle applicazioni che generano pubblicità, credits e quant’altro. La risposta è sempre la stessa in nome della compatibilità di molte app sviluppate per facebook viene messa a repentaglio la nostra .
Dunque attenzione ai truffatori cybernetici… colui che si impossessa dei dati altrui per le proprie nefandezze merita le peggiori cose.

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Truffa on-line sui conti correnti Arrestato capobanda napoletano

Inserito da 18 aprile, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :Phishing e Truffe

ROMA – Apparteneva ad una banda di truffatori che è riuscita a raggirare gli ignari titolari di a mezzo di internet il 50enne di origine napoletana arrestato dai carabinieri di .
Sull’uomo già pendeva un Ordine di Custodia Cautelare in carcere emesso dal Tribunale di , per reati di associazione a delinquere, ed abusivo a .

A seguito di una indagine, i militari sono riusciti a rintracciare l’uomo presso un , dove stava svolgendo il proprio lavoro di operaio. L’uomo è stato portato presso il carcere di in Roma a dell’Autorità Giudiziaria di Napoli.

fonte:

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Direttiva Europea sui servizi di pagamento

Inserito da 17 marzo, 2011 (0) Commenti

Si tratta di :Phishing e Truffe

eliminare immediatamente questo messaggio,
si tratta di una truffa, un tentativo maldestro ai dei correntisti S.p.A. questa volta l’ utilizza una connessione su rete austriaca nello specifico BRAINTRIBE IT-TECHNOLOGIES GMBH… senza sentire alcun bisogno di mascherare la propria connessione…. dovrebbe andare subito in galera!!!!!! stupido!

Cliente,
nel rispetto della nuova sui ,
abbiamo dovuto sospendere l’ online al suo per motivi di !
Si prega di scaricare e compilare il file allegato a questa email.
NOTA: Il tuo account puo essere automaticamente sospeso fino a quando l’aggiornamento
e fatto per il tuo profilo.Si prega di prendere provvedimenti immediati.
Grazie della collaborazione.

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