sentenze
risarcimento danno per ritardo della P.A.
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Sentenza n. 3833/04
Rep. 1272/04
Cron. 7600/04
Ufficio del Giudice di Pace di Salerno
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Salerno XXXXXXXXX ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 911/02 promossa da
- XXXXXXXXXXX, rapp.to e difeso dall’avv. Carlo Annunziata
ATTORE
- Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (SA) rapp.ta e difesa dell’avv. Maria teresa Saporito
CONVENUTO
Avente per oggetto : risarcimento danni
Conclusioni delle parti : come da comparsa conclusionale
SVOLGIMENTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore dott. XXXXXX conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di …, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., per ivi ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente procurati dal ritardo di alcuni mesi con quale l’azienda medesima aveva risposto alla richiesta – ex L. 241/90 – di accesso alla documentazione riguardante il proprio concorso di primario in cui era stato pretermesso.
Al riguardo, depositava una serie di documenti comprovanti istanze e solleciti anche per tramite di legali, nonché certificazione medica attestante l’aggravamento della sindrome post-traumatica da stress e infine la documentazione contabile riguardante i compensi per i legali incaricati.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera che ritenendo inammissibile e improcedibile la domanda chiedeva di declinare la competenza ratione valoris in favore del Tribunale, ovvero rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Esperito il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, l’attività istruttoria prevedeva l’audizione di testi dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nonché l’incarico di consulenza tecnica di ufficio realizzata dal dott. G.C. dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale Sa 2, cui venivano posti quesiti aggiuntivi all’udienza del 26.11.03. Dopo un’ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo sollevata dalla resistente il 16.04.02, all’udienza del 20.10.04 la causa veniva tratta in decisione, previo deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVAZIONI
Si premette un brevissimo excursus della vertenza.
Il dottor V. C, già responsabile incaricato di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera di …., dopo il trasferimento in altra sede, faceva richiesta per ottenere l’accesso e l’estrazione di copie di tutta la documentazione relativa al concorso, indetto dalla medesima Azienda resistente, cui aveva partecipato per concorrere all’incarico di dirigente di II livello.
Detta richiesta, reiterata più volte, veniva formalizzata in data 30 marzo 2000 (racc. a.r. 10192972277-1), sollecitata in data 18 Aprile 2000 (trasmissione via telefax), quindi in data 31.05.00 con diffida stragiudiziale per il tramite dell’avv. XXXXX, infine in data 14.07.00 (racc. a.r. 8866-5 avv. Storzieri).
Soltanto in data 05.09.00 il richiedente, che pure aveva invocato l’applicazione della L. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi in quanto titolare di un diritto soggettivo per interesse legittimo, riusciva ad accedere alla documentazione richiesta.
Il ricorrente, però, rilevava che non tutti i documenti gli erano stati consegnati, pertanto, sempre con l’ausilio di un legale, instava per gli ulteriori atti con racc. a.r. n. 9427-4 del 27.09.00, di poi insisteva con racc. a.r. n. 6479 del 07.11.00 cui rispondeva direttamente il direttore generale in data 27.11.00 prot. 781 in atti, sostenendo la “superfluità” di ulteriori chiarimenti, stante l’esistenza di un contenzioso in corso.
Su quanto sopra asserito nell’atto introduttivo del giudizio e di poi nel corso della lunga istruttoria, non vi è alcuna contestazione di controparte, questo giudicante, richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002, più volte confermati (ex plurimis Cass 13 febbraio 2003, n. 2165) ritiene che il convenuto abbia l’onere di prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati dall’attore, non essendo sufficiente una generica contestazione.
Per quanto sopra la domanda può dirsi fondata.
La mancanza di una contestazione specifica, infatti, implica l’esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con l’effetto che il Giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato, da ritenersi sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; la mancata contestazione specifica, rappresenta appunto l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non controverso.
QUESTIONI PRELIMINARI
A) GIURISDIZIONE
La difesa della convenuta p.a. è specialmente incentrata sulla contestazione della giurisdizione dell’A.G.O. in favore del giudice amministrativo. A supporto della richiesta di declinatoria giurisdizionale la convenuta adduce che, ai sensi della nuova disciplina dettata dalla L. 205/00 (comunque successiva alle domande del C. e quindi, a rigore, non valutabile per il noto principio del tempus regit actum) quando la fattispecie produttiva del danno sia insorta nell’ambito di materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., spetta allo stesso la cognizione dei diritti patrimoniali conseguenziali e quindi delle questioni relative al risarcimento dei danni.
L’eccezione non è fondata, per diversi ordini di motivi, di livello normativo, giuridico, giurisprudenziale, esaminati di seguito.
1) Innanzitutto, seguendo i corretti canoni ermeneutici indicati dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale il significato letterale delle parole della norma contraddicono l’assunto della resistente.
In effetti, l’art. 7 della Legge 21 luglio 2000 n. 205 – Disposizioni in materia di giustizia amministrativa espressamente prevede : << […] – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. – 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi; d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità […] art. 34 – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio. «Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto…>>.
Se ne deduce:
a) che l’odierna vertenza non rientra assolutamente tra quelle per le quali la legge espressamente individua la esclusiva giurisdizione amministrativa;
b) che viene specificatamente esclusa la giurisdizione delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona. Come nel caso di specie.
2) D’altro canto, solo alla luce della corretta e integrale lettura della disposizione di legge può, perciò, interpretarsi, con riguardo alla intenzione del legislatore, il comma <<4. Il primo periodo del terzo comma dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali“, perché riferito al successivo comma 5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi>>.
In altri termini, il potere del Tribunale amministrativo di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno riguarda le controversie rientranti nella propria giurisdizione esclusiva, con concentrazione presso il giudice amministrativo del potere di procedere al risarcimento del danno. Ciò consente di risolvere in un unico giudizio non solo le questioni relative all’annullamento degli atti illegittimi ma anche quelle attinenti al ristoro del pregiudizio da questi determinato, eliminando in tal modo il pericolo di contrasto fra giudicati ed eliminando quegli inconvenienti propri della doppia giurisdizione, con dislocazione presso due diversi giudici del potere di giudicare nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva (Cassazione SS.UU. Civili n.10180 del 26 maggio 2004). Come è palmare il caso attuale non rientra nel novero.
3) Difatti, la disputa che ci impegna non concerne né la giurisdizione amministrativa esclusiva né tantomeno l’annullamento di atti ovvero di procedure illegittime, da cui sia derivato un danno.
Con il presente ricorso, viene, invece, solo promossa azione risarcitoria nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per il danno causato al ricorrente dal ritardato rilascio della documentazione inerente la procedura concorsuale cui il XXXxxxx ha partecipato.
Può quindi, in via preliminare, rilevarsi l’ammissibilità della domanda risarcitoria “pura” avanzata dal ricorrente, ovvero non collegata ad altra eventuale azione impugnatoria, posto che l’elemento causativo del danno è da rinvenirsi, come ribadito, non già in un provvedimento annullato in sede giurisdizionale perché illegittimo ma in un comportamento inerte dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez VI 18 giugno 2002, n.3338).
Sentenza 11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009, n. 10535
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Sequestro di Forum e legge sulla Stampa
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale
Sentenza 11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009, n. 10535
Pres. Dott. Vitalone – Rel. Dott. Franco
Ricorrente Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori)
Svolgimento del processo
Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell’Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20.11.2007 in relazione al reato di cui all’art. 403 cod. pen.
Il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Aduc, revocò il sequestro previa rimozione sul sito internet dell’Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l’ulteriore diffusione.
L’Aduc propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l’art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.
2) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l’offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.
3) erronea applicazione dell’art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c’è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.
4) erronea applicazione dell’art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell’ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l’informazione non ufficiale.
Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile perché consiste in una censura nuova non dedotta con l’appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. vieta direttamente «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume», disponendo altresì che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni», ma non ha inteso dire che un comportamento, costituente manifestazione del pensiero, possa essere dalla legge vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, e non anche quando sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, sebbene non lesivo del buon costume.
Se così non fosse, del resto, dovrebbe ritenersi che i reati di ingiuria e diffamazione non sarebbero legittimi quando colpiscano comportamenti lesivi solo dell’onore e della reputazione delle persone, e non anche del buon costume.
Per le stesse ragioni è inammissibile, sia perché nuovo sia perché manifestamente infondato, anche il secondo motivo. Con l’atto di appello, invero, non era stato dedotto che il sequestro in questione era illegittimo perché le frasi contestate non erano suscettibili di offendere il buon costume inteso come pudore sessuale della collettività. Né tale doglianza può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità solo perché l’ordinanza impugnata ha osservato che alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, avevano travalicato i limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il «sacro seme del cattolicesimo».
In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. non limita la possibilità della legge di prevedere, in caso di reato, il sequestro di cose che rappresentino manifestazioni del pensiero soltanto quando queste siano lesive del pudore sessuale.
Il terzo motivo è infondato perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece, come nella specie, essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli.
La norma invero protegge il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o dei suoi ministri.
Opportunamente, invero, l’ordinanza impugnata ha ricordato la sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la quale affermò che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20.
Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa», e che «il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».
D’altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403 cod. pen. nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice) ha fatto espresso riferimento alle «esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose», ribadendo che tutte le norme contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso «si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l’art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto».
Del resto, anche qualora potesse accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui il bene tutelato dalla norma non è il sentimento religioso ma la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa, non si vedrebbe perché questa tesi dovrebbe comportare che, per aversi reato, il vilipendio dovrebbe rivolgersi verso determinate persone e non verso il gruppo indistinto dei fedeli di quella confessione religiosa nei cui confronti viene pubblicamente portata l’offesa.
È infine infondato anche il quarto motivo.
Va preliminarmente osservato che il tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum esistente nell’ambito del sito appartenente alla associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati.
Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 21, comma 3, Cost., secondo cui «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili», dato che la concreta fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all’art. 21, comma 1, Cost.
Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato … su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico».
Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica.
Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.
D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza 33/60, 13 maggio 1960, la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la norma che impediva alle donne di accedere alle principali carriere pubbliche
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Cinquantenario della sentenza 33/60
13 MAGGIO 2010: CINQUANTENNALE SENTENZA ACCESSO DONNE CARICHE PUBBLICHE
In 50 anni è aumentato drasticamente il numero delle donne lavoratrici nella Pubblica amministrazione, ma sono i poche a coprire i vertici. È quanto emerso durante la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per il cinquantenario della sentenza n.33 della Corte Costituzionale, che il 13 maggio del 1960 dichiarò l’illegittimità della norma che impediva l’accesso alle donne alle principali carriere pubbliche.
Le donne in Italia, si legge, sono concentrate soprattutto nel settore dell’istruzione e della sanità ma, secondo i dati del conto annuale del ministero dell’Economia, ancora faticano a raggiungere la qualifica di primario (12,3%), prefetto (15%), professore ordinario (17,6%), magistrati presidenti di sezione della Corte dei Conti (14,6%), magistrati presidenti di sezione del Consiglio di Stato (13,2%).
I dati del conto annuale del Ministero dell’Economia mostrano, infatti, che poche donne raggiungono qualifiche come quelle di primario (12,3 ogni cento posti), prefetto (15%), professore ordinario (17,6%), magistrati presidenti di sezione della Corte dei Conti (14,6%), magistrati presidenti di sezione del Consiglio di Stato (13,2%). E solo due donne su 40 sono presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Nella carriera diplomatica, nonostante le donne che partecipano ai concorsi siano più degli uomini, c’è solo una donna su un totale di 24 ambasciatori, solo 8 sono Capi Missione all’estero su 123 Ambasciate.
Ancora: una sola donna è giudice alla Corte Costituzionale, una è al vertice della Banca d’Italia, e nei consigli di amministrazione delle aziende quotate, su 2.753 posizioni solo 174 sono occupate da donne (5,8%) e nessuna donna è amministratore delegato o presidente di banca. Insomma, “dopo 50 anni non si può certo parlare di pari opportunità”, dice Rosa Oliva, la donna che, esclusa da un concorso pubblico che prevedeva l’accesso ai soli uomini, 50 anni fa intraprese l’azione giudiziaria che portò alla sentenza grazie alla quale le donne vennero ammesse alle principali carriere pubbliche.
di seguito il testo della storica sentenza:
SENTENZA N. 33
ANNO 1960
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1959 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, su ricorso di Oliva Rosa contro il Ministero dell’interno, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 19 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 6 aprile 1960 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l’avv. Costantino Mortati, per Oliva Rosa, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’interno.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio davanti al Consiglio di Stato su ricorso della dottoressa Rosa Oliva contro il Ministero dell’interno, fu sollevata questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 4 del R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, nonché dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sul quale quella norma si fonda. L’illegittimità di questi articoli sarebbe derivata dal contrasto in cui essi si trovano con l’art. 3, primo comma e l’art. 51, primo comma, della Costituzione, dato che la potestà che l’art. 51 conferisce al legislatore di determinare i requisiti per l’ammissione agli uffici pubblici non si riferirebbe al requisito del sesso. La violazione dell’art. 51 si sarebbe avuta anche nel caso in cui si potesse interpretare la norma contenuta in quest’articolo come quella che consente di considerare il sesso come ragione di differente capacità, stante che una limitazione siffatta non potrebbe essere contenuta in una norma priva di efficacia formale di legge come quella di un regolamento.
Il Consiglio di Stato ha precisato la questione di costituzionalità, limitandola alla norma dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e più esattamente alla parte che esclude le donne dagli impieghi pubblici “che implicano… l’esercizio di diritti e di potestà politiche… secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento”, ritenendo che non é certo risponda alla volontà della Costituzione “l’aver affidato al potere normativo del Governo, e per di più con ampia discrezionalità, la determinazione degli impieghi pubblici non accessibili ai cittadini di sesso femminile”. Così specificata, il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e tale che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione e in conseguenza, con ordinanza emessa il 12 giugno 1959, ha sospeso il procedimento e trasmesso gli atti a questa Corte.
L’ordinanza notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, é stata pubblicata per disposizione del Presidente della Corte sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1959, n. 307.
2. – Nel giudizio si é costituita la dottoressa Rosa Oliva, rappresentata e difesa dall’avv. Costantino Mortati, depositando le sue deduzioni l’8 gennaio 1960. La tesi della difesa della dottoressa Oliva é la seguente. La norma contenuta nell’art. 51, primo comma, della Costituzione, pone una “riserva assoluta” di legge. Lo si dovrebbe dedurre già dalla stessa dizione letterale – “secondo i requisiti stabiliti dalla legge” -, che non potrebbe avere alcun altro significato se non dell’attribuzione al legislatore del potere – dovere di disporre esso soltanto “in ordine ai requisiti stessi”. Ma se ne avrebbe la riprova considerando la formulazione diversa dell’art. 97 della Costituzione che impone di provvedere all’organizzazione dei pubblici uffici “secondo disposizioni di legge”, con che risulterebbe chiara la volontà del legislatore di differenziare la forma necessaria per la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici uffici da quella richiesta per l’organizzazione degli uffici.
Da ciò discenderebbe il divieto per il legislatore di rimettere ad una qualsiasi fonte secondaria anche soltanto parte della disciplina della materia e l’illegittimità dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che ha rinviato ad apposito regolamento, con una formula generica che non potrebbe valere neppure quale determinazione dei criteri direttivi richiesta per la “riserva relativa” di legge, la specificazione degli impieghi i quali implichino l’esercizio di diritti e potestà politiche. Read the rest of this entry
leggittimo per la P.A. l’utilizzo di Programmi Open Source Corte Costituzionale Sentenza 122/2010
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Sentenza 122/2010
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE – Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 24/02/2010 Decisione del 22/03/2010
Deposito del 26/03/2010 Pubblicazione in G. U. 31/03/2010
Norme impugnate:
Artt. 1, c. 3°, 3, 4, c. 1°, 5, c. 1°, e 6, c. 1° e 2°, della legge della Regione Piemonte 26/03/2009, n. 9.
Massime:
34527 34528 34529 34530 34531
Titoli:
Atti decisi:
ric. 36/2009
SENTENZA N. 122
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 maggio 2009, depositato in cancelleria l’8 giugno 2009 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2009. Read the rest of this entry

















