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G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 3 marzo 2011 (dep. 30 marzo 2011), n. 293
Si tratta di :sentenze
Reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) – Soggetto legittimato all’accesso al sistema che abbia posto in essere la condotta per finalità diverse da quelle per cui è autorizzato – Configurabilità del reato solo nel caso finalità illecite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Dr. Lorenzo Benini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 425 cpp
Sentenza N. 293/11
In data 03/03/2011
Sentenza depositata il:
30/03/2011
Nella causa penale contro:
1. C. S., nato a G. il ***, con domicilio eletto in P.A. Attualmente sottoposto p.q.c. all’obbligo di presentazione c/o la Guardia di Finanza di P.A.
Difeso di fiducia dagli Avvocati Liborio Paolo PASTORELLO del Foro di Caltanissetta e Gianfranco ABATE del Foro di Brescia
LIBERO CON OBBL – ASSENTE
2. F. L. nato a R. il ***, con domicilio eletto in Brescia, via Solferino n. 51, c/o lo studio del difensore di fiducia.
Difeso di fiducia dall’Avvocato Luigi FRATTINI del Foro di Brescia
LIBERO – ASSENTE
IMPUTATI
C. S. e M. F.(per il quale si è proceduto separatamente)
29. reati d cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché, in concorso tra loro, esibivano agli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia e dell’I.N.P.S. di Brescia atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr. 74/2000;
In Brescia il 15 giugno 2009.
C. S.
30. reati di cui agli artt. 640 – 2° comma, 1, 482 e 61, 2 l C.P. perché in data 18.02.2010 esibiva ai militari della Guardia di Finanza, nel corso delle operazioni di perquisizione nell’ambito del procedimento penale nr. *****/** della Procura della Repubblica di Brescia presso il suo studio di Gela, atti falsi, rappresentati da modelli F24 apparentemente attestanti il versamento di tributi, effettuati per conto della società A… S.r.l. e A…P… S.c.a.r.l., laddove in realtà tali modelli, così come trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, risultavano illecitamente compensati con inesistenti crediti tributari. I modelli F24 così esibiti rappresentavano documento strumentale ad indurre in errore il personale deputato all’accertamento e garantire a sé ed agli altri associati i proventi dei reati ex art. 10 quater del Decreto Lgs. Nr. 74/2000;
In Gela (CL) il 18 febbraio 2010
F. L.
31. reato di cui all’art. 615 ter I e II n. 1) e III c. C.P. perché, nella sua qualità di appartenente alla Sezione PG – PS della Procura della Repubblica di Brescia, abilitato all’accesso al sistema informatico denominato RE.GE., s’introduceva in detto sistema, effettuando interrogazioni sui nominativi di M. C. e C. G., senzo che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, e così accedeva ai dati informatici di registrazione del procedimento n. *****/** Mod. U, che vedeva indagati proprio i predetti;
fatto pluriaggravato perché commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri e comunque con violazione dei doveri inerenti alla funzione nonché con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, perché trattasi di sistema informatico relativo alla sicurezza pubblica e comunque di interesse pubblico;
In Brescia il 9 luglio 2010
CONCLUSIONI
Il P.M. chiede emettersi sentenza di NLP per C. S. in relazione ai capi 29) e 30); chiede il rinvio a giudizio per F. L.
La difesa di C. S. si associa.
La difesa di F. L. chiede sentenza di NLP.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all’odierna udienza preliminare, ove il Pubblico ministero e i difensori degli imputati concludevano come in epigrafe trascritto.
2. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di F.L. con riguardo all’unica imputazione formulata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La contestazione ha riguardo al delitto di cui all’art. 615-ter c.p. per essersi l’imputato introdotto, nella sua qualità di appartenente alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Brescia e quindi all’uopo abilitato, nel sistema informatico denominato RE.GE, effettuando interrogazioni sui nominativi M*** C*** e C*** G***, senza che la ricerca fosse giustificata da alcuna motivazione d’ufficio, ma per scopi meramente personali, così accedendo ai dati di registrazione del procedimento R.G.N.R. *****/**, che vedeva indagati proprio i predetti.
Le risultanze della consulenza disposta dal Pubblico ministero (fd 9, fg 674) impongono di ritenere provata la contestazione, peraltro ammessa dallo stesso imputato negli interrogatori del 28/7/2010 e del 27/9/2010. F.L. ha voluto però precisare che l’interrogazione sui nominativi di cui sopra era il frutto di una semplice curiosità, trattandosi di colleghi a suo dire ‘chiacchierati’.
Il Pubblico ministero ha, in sede di requisitoria, dichiarato di non dubitare che tale fosse effettivamente la finalità dell’atto, non risultando che di quanto appreso con la consultazione sia stato fatto alcun uso. Si è però richiamato alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale commette il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. non solo chi non abbia titolo per accedere al sistema, ma anche chi, pur avendo titolo, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite; tanto che anche la semplice curiosità sulla situazione di un collega integrerebbe un accesso abusivo e quindi penalmente rilevante.
Ritiene il Giudice di non poter consentire con tale soluzione interpretativa.
Il principio di diritto, per essere correttamente inteso, va considerato alla luce dei casi concreti con riguardo ai quali si è formato; ed in nessuno di essi l’accesso al sistema informatico per finalità diverse da quelle consentite si era esaurito in quanto tale, essendosi il soggetto attivo introdotto su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19463 del 16/02/2010 – Rv. 247144); o per utilizzare le informazioni acquisite in agenzie di investigazione privata nelle quali prestava la propria attività (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18006 del 13/02/2009 – Rv. 243602); o allo scopo di estrarre copia dei dati ed utilizzarli per attività di concorrenza sleale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2987 del 10/12/2009 – Rv. 245842; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37322 del 08/07/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241201).
Pare evidente, quindi, come il concetto di ‘finalità diverse da quelle consentite’ vada necessariamente circoscritto alle finalità illecite: ad accessi che costituiscano quanto meno comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare, in quanto contrastanti con una specifica previsione di legge o di regolamento.
Nulla di questo può dirsi realizzato con riguardo a quanto posto in essere da F.L.; va quindi pronunciata sentenza di non luogo a procedere, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
3. Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero impongano di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti di C.S. in relazione ai reati di cui ai capi 29 e 30, perché il fatto non sussiste.
Come correttamente argomentato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza 20/9/2010, nessun atto di disposizione patrimoniale, con conseguimento di ulteriori erogazioni ad opera dello Stato, si è verificato in conseguenza dell’esibizione dei modelli F24 al personale dell’I.N.P.S. e della Guardia di Finanza da parte dell’imputato.
Né può ritenersi la falsità di detti modelli, poiché, come emerge dalla stessa ordinanza, essi si limitavano a non indicare, nella sezione erario, gli importi a credito con il codice tributo 6751, cosa che avrebbe determinato un saldo della delega pari a zero; operazione ben diversa dalla contestata falsificazione.
P.Q.M.
Il Giudice
visto l’art. 425 c.p.p.
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di F.L. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nei confronti di C.S. in relazione ai capi 29 e 30 dell’imputazione perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni trenta.
Brescia, 3/3/2011
IL GIUDICE
(Dott. L. Benini)
video del venerdì santo ad Enna – Holy Week Enna – Friday
Si tratta di :avvenimenti
La Processione del Venerdì Santo ad Enna rappresenta una tradizione millenaria nella religiosità Ennese.
Nel video si vede l’entrata delle Confraternite nel Duomo di Enna. Si segnala l’imponete folla e la devozione dei fedeli.
Le Confraternite sono nate, oltre che per promuovere culto, principalmente come opere di pietà, di carità, di assistenza e volontariato. Nel 1740 esistevano a Castrogiovanni otto collegi, otto compagnie, diciassette confraternite e un’arciconfraternita; oggi ne sopravvivono solo quindici (quattordici confraternite e un’arciconfraternita). La loro costituzione varia dal 1261 al 1973.
Confraternita del SS. Salvatore (1261), Confraternita di S. Maria la Nuova (1408), Confraternita di S. Giuseppe (1580), Arciconfraternita delle Anime Sante del Purgatorio (1615), Confraternita della SS. Passione (1660), Confraternita del SS. Sacramento (1935), Confraternita di Maria SS. Immacolata (1754), Confraternita di Maria SS. Del Rosario (1932), Confraternita di Maria SS. Di Valverde (1935), Confraternita dello Spirito Santo (1800), Confraternita di Maria SS. Delle Grazie (1934), Confraternita del Sacro Cuore di Gesù (1839), Confraternita di Maria SS. Della Visitazione (1874), Confraternita di Maria SS. Addolorata (1875), Confraternita del SS. Crocifisso di Pergusa (1973). Da quest’anno c’è pure la neonata confraternita di Sant’Anna. Non si può ignorare il ruolo delle Confraternite che vantano origini antichissime e una tradizione notevole, esse proliferano durante il 1600 e soprattutto, quando Castrogiovanni, oggi Enna, viveva la dominazione spagnola, sotto la quale furono importati usi e costumi. La Spagna, infatti, dominò in Sicilia per oltre 300 anni, dagli inizi del XV secolo alla pace di Utrecht avvenuta nel 1713; durante questo dominio, in Sicilia, fiorirono numerose ‘confradias’ da cui il nome di confraternite, a esso si devono anche i numerosi privilegi conferiti dai sovrani spagnoli e di norme talvolta minuziose anche sul vestiario o sul posto da occupare in determinate processioni. Non a caso, infatti, gli archivi vicereali e reali di Palermo, Napoli e Madrid, annoverano imponenti carteggi riguardanti le confraternite, molte delle quali, in seguito ai privilegi regali, si fregiavano dei titoli di Venerabile, Alta, Regale, Nobile. La manifestazione, pertanto, merita la divulgazione e la pubblicizzazione del patrimonio religioso e tradizionale ennese in tutte le sue manifestazioni, facendola assurgere a un’importanza regionale e nazionale, con lo scopo di diffonderne i contenuti religiosi, spirituali e culturali, fornendo una nuova ’immagine della Città di Enna e con essa della Sicilia, senza sottacere il ritorno economico- turistico per la maggiore presenza nel territorio di quanti vi partecipano per la prima volta o ritornano, affascinati dalla cultura tradizionale religiosa di Enna.
La Settimana Santa a Enna ha lo scopo di celebrare e trasmettere riti di notevole suggestione non solamente per i cattolici ma anche per tutta la popolazione civile interessata allo studio degli usi e dei costumi delle genti, come riprova il notevole interesse dimostrato dall’afflusso di visitatori stranieri e italiani che si verifica da Domenica di Palme, a Domenica di Pasqua.
ANIMALI VIVI IN PORTACHIAVI, CRUDELTÀ O BUFALA?
Si tratta di :Leggende Metropolitane
ROMA – Una nuova forma di crudeltà, o una leggenda metropolitana? Da qualche settimana circola fra gli animalisti il passaparola indignato della vendita in Cina di un nuovo tipo di portachiavi in plastica sigillata, all’interno del quale vivono piccoli animali acquatici vivi. Secondo i delatori, gli animaletti, da scegliere tra un carassio dorato o una tartarughina, verrebbero smerciati alle stazioni delle subway cinesi come portafortuna, ma condannerebbero la bestiola ad una morte precoce per mancanza d’aria, o a causa dei coloranti tossici sciolti nell’acqua, nonostante i venditori assicurino che si trova in condizioni ottimali.
Per porre fine al commercio del gadget, è stata subito avviata una petizione internazionale che risulta però un po’ sospetta. Dopo aver, infatti, inserito i propri dati e cliccato il tasto per completare l’operazione, ci si trova davanti alla tipica finestra di dialogo che permette alle applicazioni Facebook di accedere ai dati dell’utente. Un’anomalia che ha sollevato immediatamente un dubbio: una “bufala virale”, con il solo scopo di raccogliere preziosi dati di utenti inconsapevoli, da utilizzare poi per fini commerciali o di propaganda (come è stato evidenziato anche dalla punta di Report della scorsa domenica), o qualcuno che sta semplicemente approfittando di una brutta notizia – vera- per il proprio tornaconto? In ognuno dei tre casi, niente di lodevole.
fonte leggo.it
La commissaria Neelie Kroes promette controlli su velocità «ipotetiche» e sui blocchi alle applicazioni Voip
Si tratta di :News
Basta con le promesse. Giro di vite della Ue sui provider: la neutralità e la trasparenza della Rete devono essere garantite. Stop quindi alle «ipotetiche» cifre sulla velocità di Internet e,anche, al blocco dei servizi concorrenti delle compagnie telefoniche come Skype.
DIRETTIVA – È il senso della direttiva Ue che a partire dal 25 maggio sarà in vigore nei 27 paesi dell’ Unione e che è stata presentata martedì da Neelie Kroes, commissaria per la digitalizzazione dell’Europa. La normativa riguarderà sia la rete fissa che quella mobile: «Sono totalmente convinta che ogni cittadino europeo abbia il diritto di navigare in una Rete che sia libera e trasparente», ha detto la commissaria. La promessa della Kroes è quella della massima vigilanza affinché i provider garantiscano «neutralità e trasparenza e qualità» dei loro servizi, permettano ai consumatori il cambio di operatore «in un solo giorno» e non provino a «bloccare o strozzare certi tipi di traffico». La commissaria ha anche promesso che, entro la fine dell’anno, verrà pubblicata una lista degli operatori che realizzano queste «dubbie pratiche».
«Sin dal primo giorno dell’entrata in vigore della direttiva – ha detto Kroes – vigileremo, in collaborazione con le Autorithy nazionali, affinchè Internet sia uno strumento aperto». Nella sua azione di controllo la Kroes ha annunciato che agirà in stretta collaborazione con il commissario alla concorrenza, Joaquim Almunia. Tra i problemi evidenziati dalla commissaria, uno dei più comuni è quello della discrepanza tra pubblicità e realtà dei fatti in termini di velocità della connessione Internet: «Non si devono dare – ha affermato – informazioni ipotetiche, con velocità che si raggiungono solo se nessuno nel vicinato è connesso». Altro punto sensibile sono le videochiamate o le telefonate via Skype, con alcuni operatori di telefonia mobile che impediscono l’accesso. «Faremo tutto il possibile per garantire la concorrenza e la libertà di scelta dei consumatori: entro la fine dell’anno pubblicheremo i risultati del monitoraggio e se non sarò soddisfatta non esiterò a varare misure più stringenti, anche di carattere legislativo». La Kroes ha inoltre aggiunto che, se sarà necessario, arriverà a «proibire qualsiasi blocco di servizio e di applicazione legali». «NET NEUTRALITY» – La direttiva dell’Unione Europea si inserisce all’interno di un vivo dibattito , presente sia in Euopa che negli Stati Uniti, sulla cosiddetta «net neutrality»: secondo i sostenitori della trasparenza sul web, tutti i servizi online dovrebbero essere gestiti in modo più equo per promuovere la concorrenza.
fonte corriere.it
Shakira, furto anello solo una bufala
Si tratta di :Curiosità
Shakira smentisce il furto dell’anello avvenuto durante un suo concerto in Messico il 7 aprile scorso. La notizia era circolata in seguito a un video postato su YouTube da alcuni fan che mostrava la cantante tra la folla stringere le mani degli spettatori. Ma una delle mani che spuntavano dal pubblico, con un gesto repentino, sembrava davvero essere riuscita a sfilarle qualcosa dalla mano.
“Non c’è niente di vero in questa situazione. Un fan ha afferrato la mano e lei ha guardato in basso. Anzi il suo anello è ancora visibile sulla mano mentre continua a camminare tra la folla”.
Pericolo Virus su facebook non cliccate il video “HORRIBLE! a young teen did SUICIDE in front of web cam – Watch this video”:
Si tratta di :Exploits
ATTENZIONE in questi giorni si sta diffondendo su facebook un video, con protagonista una ragazza provocante, si raccomanda di non cliccare per evitare che il proprio pc venga infettato.
Si prega di tenere a freno il proprio mouse ed evitare di cliccare su ogni cosa…..
il link che vi viene passato sotto forma di video riporta queste frasi :
HORRIBLE! a young teen did SUICIDE in front of web cam – Watch this video:
e INSANE a young teen did SUICIDE in front of web cam – Watch this video:
traduzione :
ORRIBILE: giovane ragazza si è uccisa di fronte alla webcam – guarda il video qui
OCCHI APERTI….
SE AVETE GIA’ CLICCATO …. DOVETE RIMUOVERE IL VIRUS DAL VOSTRO PC E CAMBIARE I DATI DI ACESSO A FACEBOOK.


















